COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.P. JUVENTINA PALERMO ( posizione irregolare calciatori vari – GARA FUTURA SPORT/JUVENTINA del 22.12.2002 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI PALERMO) – Proc. n° 22/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.P. JUVENTINA PALERMO ( posizione irregolare calciatori vari – GARA FUTURA SPORT/JUVENTINA del 22.12.2002 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI PALERMO) – Proc. n° 22/B – La Società reclamante segnala la posizione irregolare, ai fini del tesseramento, dei calciatori: Liga Giuseppe, nato 30.9.1982, Barbera Cesare, nato il 13.6.1983 e Sortino Salvatore, nato il 17.6.1983, schierati dalla Società Futura Sport nella gara prima indicata; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: I calciatori Liga Giuseppe, Barbera Cesare e Sortino Salvatore, avevano titolo a prendere alla gara di che trattasi, in quanto, regolarmente tesserati dalla Società Futura Sport in forza delle disposizioni, valide per la corrente stagione che prevedono - per il Torneo Juniores Provinciali – la utilizzazione di calciatori nati dal 1.1.1984 in poi (C.U. n° 1 dell’1.7.2002) ed integrate con quelle rese note con C.U. n° 20 del 16.10.2002 che prevedono la utilizzazione di quattro calciatori “fuori quota” nati dal 1982 in poi; Alla luce di quanto sopra, è da ritenere regolare la posizione dei calciatori oggetto del gravame della Società Juventina Palermo; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa pari ad Euro 51, in quanto la Società reclamante ha inviato erroneamente la tassa reclamo in Euro 52, che va incamerata.
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