COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.POL. SETTECANNOLI di Palermo (avverso inibizione fino al 20.2.2003 dirigente Fragiglio Salvatore; squalifica fino al 30.9.2003 calciatore D’Anna Giuseppe; squalifica per due gare calciatore Eracleo Luca – GARA PORTICELLO/SETTECANNOLI del 21.12.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 33 del 2.1.2003) – Proc. n° 192/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.POL. SETTECANNOLI di Palermo (avverso inibizione fino al 20.2.2003 dirigente Fragiglio Salvatore; squalifica fino al 30.9.2003 calciatore D’Anna Giuseppe; squalifica per due gare calciatore Eracleo Luca – GARA PORTICELLO/SETTECANNOLI del 21.12.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 33 del 2.1.2003) – Proc. n° 192/A – La Società reclamante ricorre, nei termini, avverso i provvedimenti in epigrafe. Preliminarmente la Società Settecannoli appella gli stessi provvedimenti sostenendo dapprima, “Con il presente ricorso, la Società A.Pol. Settecannoli non intende entrare nel merito del giudizio arbitrale, ne’ tanto meno contestare i provvedimenti disciplinari che il Sig. Giudice Sportivo ha emendato” …….”come si evince dai giusti provvedimenti emessi dal Sig. Giudice Sportivo” ……, mentre nel contesto del ricorso passi a disattendere quanto in rapporto di gara riferito, deducendo che l’arbitro non ha esattamente indicato la veridicità dei fatti. Attraverso una propria versione dei fatti stessi, conclude chiedendo in prima domanda, l’annullamento delle sanzioni disciplinari deliberate in prime cure; in subordine …”d’essere disponibili ad un confronto per appurare la veridicità dei fatti contestatici”. La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: Le risultanze degli atti di gara convincono questo Organo Decidente che i fatti contestati sono avvenuti e sono meritevoli di opportune sanzioni; Preliminarmente si osserva che il provvedimento a carico del calciatore Eracleo Luca non e’ appellabile a norma dell’art. 41 punto 3 sub a); per quanto attiene il provvedimento a carico del dirigente Fragiglio Salvatore, lo stesso merita conferma tenuto conto del contenuto dell’infrazione addebitata con l’aggravante che trattasi di dirigente, la cui funzione dovrebbe rispondere a ben altro comportamento (art. 65 punto 1 delle N.O.I.F.) In ordine alla squalifica del calciatore D’Anna Giuseppe, pur confermando l’addebito, si reputa che il provvedimento a carico possa essere contenuto come in dispositivo. P.Q.M. DELIBERA: Di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto relativo al calciatore Eracleo Luca; di confermare l’inibizione al dirigente Sig. Fragiglio Salvatore; di determinare al 31.5.2003 la squalifica a carico del calciatore D’Anna Giuseppe; per l’effetto non si addebita la tassa.
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