COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO SAN FOCA’ 97 (SR) – (avverso punizione sportiva perdita della gara per 0-2 – GARA CARLENTINI/ATL.SAN FOCA’ 97 del 15.12.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “E” – C.U. n° 33 del 2.1.2003) – Proc. n° 188/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO SAN FOCA’ 97 (SR) – (avverso punizione sportiva perdita della gara per 0-2 – GARA CARLENTINI/ATL.SAN FOCA’ 97 del 15.12.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “E” – C.U. n° 33 del 2.1.2003) – Proc. n° 188/A – Con appello ritualmente proposto, l’A.S. Atletico San Focà 97 si duole della decisione in oggetto ritenendola frutto di una erronea annotazione, da parte del direttore di gara, di una sostituzione effettuata dall’appellante, e precisamente quella inerente al calciatore n° 9 Di Martino Andrea (classe 1984) sostituito con il n° 15 Di Mauro Filippo (classe 1970). Ritiene, in particolare, l’ appellante che l’operata sostituzione riguardava il calciatore n° 7 Di Martino Emanuele (classe 1967), per cui non sarebbe incorsa nella violazione della regola dell’utilizzo dei calciatori “giovani”. A sostegno delle proprie tesi, l’appellante produce una copia di un quotidiano che riporta i dettagli della gara e le sostituzioni operate, ed un certificato medico dal quale si evince che il Sig. Di Martino Emanuele il 15.12.2002, verso le 18.00 e’ stato visitato e medicato per una ferita lacero contusa all’arcata sopraccigliare sinistra. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara non può che condividere la decisione adottata dal Giudice Sportivo. Infatti, si ritiene opportuno ribadire che a norma del Codice di Giustizia Sportiva vigente, il referto arbitrale gode di fede privilegiata. Per altro, non si rilevano ne’ correzione ne’ ricalchi che possano indurre un qualche sospetto di dubbio da parte del direttore di gara nell’annotazione della sostituzione in argomento; A nulla può valere quanto allegato dall’appellante al proprio atto; infatti la cronaca giornalistica non trova accoglimento alcuno nelle Carte Federali vigenti; il certificato medico non riporta alcun dato che possa ricondurre la riscontrata lesione personale alla partita in esame; P.T.M. DELIBERA: Di rigettare l’appello come sopra e di confermare, per l’effetto, l’impugnata decisione; con addebito della relativa tassa di Euro 103, non versata.
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