COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare JUNIOR ACICATENA (CT) – (avverso squalifica calciatore Guarrera Mario fino al 14.12.2007 – GARA JUNIOR ACICATENA/INTER G.E. RIPOSTO del 14.12.2002 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 13 del 18.12.2002 – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA) – Proc. n° 21/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare JUNIOR ACICATENA (CT) – (avverso squalifica calciatore Guarrera Mario fino al 14.12.2007 – GARA JUNIOR ACICATENA/INTER G.E. RIPOSTO del 14.12.2002 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 13 del 18.12.2002 – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA) – Proc. n° 21/B – Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la revisione del provvedimento affermando che nessun atto di aggressione nei confronti del direttore di gara e’ stato posto in essere dal proprio tesserato e chiede, pertanto, la derubricazione della pena; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Nessun elemento di dubbiosità presentano gli atti ufficiali di gara che appaiono univoci e non si prestano ad alcuna diversa interpretazione: La condotta posta in essere dal Guarrera e senz’altro violenta e censurabile inoltre il comportamento violento del Guarrera e’ stato reiterato anche dopo il primo gesto violento subito dal direttore di gara (ceffone) subendo altresì un violento calcio ; Alla luce di quanto sopra, questa Decidente ritiene di poter condividere il provvedimento assunto in 1° grado, sia in ordine alla sua rubricazione che in ordine al “quantum”; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto; di addebitare la tassa non versata di Euro 103 nel conto intrattenuto presso questo Comitato.
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