COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. ACQUEDOLCI (ME) – (avverso squalifica calciatore Merlo Giuseppe al 31.12.2006 – GARA ACQUEDOLCI/CAPO D’ORLANDO del 24.11.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “B” – C.U. n° 27 del 27.11.2002) – Proc. n° 145/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. ACQUEDOLCI (ME) – (avverso squalifica calciatore Merlo Giuseppe al 31.12.2006 – GARA ACQUEDOLCI/CAPO D’ORLANDO del 24.11.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “B” – C.U. n° 27 del 27.11.2002) – Proc. n° 145/A – L’appellante, pur ammettendo che il Merlo ha assunto comportamento “irrispettoso” nei confronti del direttore di gara, nega che il calciatore gli abbia dato una testata; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il legale rappresentante della Società appellante, osserva: 1) Quanto sostenuto dall’appellante non trova riscontro, anzi e’ smentito dagli atti ufficiali di gara, che a norma di regolamento, costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento ; 2) Il fatto, così come determinato, merita tuttavia una rivisitazione della sanzione, tenuto conto dell’entità, ritenuta lieve, delle conseguenze, così come riferito dal direttore di gara in referto; P.Q.M. DELIBERA: 37.907 Di determinare a tutto il 31.12.2004 la sanzione a carico del calciatore Merlo Giuseppe; senza addebito di tassa.
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