COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. ATLETICO PRO MENDE di Santa Lucia del Mela – (per posizione irregolare calciatore – GARA MAZZARRA’/ATLETICO PRO MENDE del 27.10.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B”) – Proc. n. 87/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. ATLETICO PRO MENDE di Santa Lucia del Mela - (per posizione irregolare calciatore - GARA MAZZARRA’/ATLETICO PRO MENDE del 27.10.2002 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B”) - Proc. n. 87/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Puliafito Antonino nato il 18.01.1977 schierato dalla Società Mazzarrà nella gara prima indicata, sebbene squalificato. La Commissione Disciplinare: visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Puliafito Antonino nato il 18.01.1977 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto doveva scontare una giornata di squalifica comminatagli in relazione alla gara di “Coppa Sicilia” del 7.11.2001 sanzione resa nota con C.U. n. 25 del 14.11.2001; Poiché alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale della C.A.F. il predetto calciatore avrebbe dovuto scontare la sanzione nella prima gara ufficiale - nella fattispecie - “Coppa Italia” di promozione disputata il 31.08.2002; Considerato che il Puliafito Antonino alla data della gara in esame ha sempre partecipato a tutte le gare di Coppa Italia e Campionato lo stesso deve ritenersi in posizione irregolare nella gara medesima; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Mazzarrà la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 2 e l’ammenda di Euro 350; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Leto Antonino prolungando la precedente sanzione dell’inibizione fino al 16.02.2003 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; di infliggere al calciatore Puliafito Antonino, nato il 18.01.1977, una ulteriore giornata di squalifica; di restituire la tassa reclamo inviata paria ad Euro 104
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it