COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.P. SANTA CROCE di Santa Croce Camerina – (per posizione irregolare calciatore – GARA SANTA CROCE/BARRESE del 22.12.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”D”) – Proc. n. 178/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.P. SANTA CROCE di Santa Croce Camerina - (per posizione irregolare calciatore - GARA SANTA CROCE/BARRESE del 22.12.2002 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”D”) - Proc. n. 178/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Martorana Rosario nato il 18.08.1972 schierato dalla Società Barrese nella gara prima indicata, sebbene squalificato. La Commissione Disciplinare: visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto lette le controdeduzioni della Società Barrese esperiti gli opportuni accertamenti osserva: il calciatore Martorana Rosario nato il 18.09.1972 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto con la esclusione della Società Caltagirone avvenuta prima della fine del girone di andata, art. 53 N.O.I.F., C.U. n. 30 del 18.12.2002 ed in esecuzione del disposto di cui all’art. 17 ultimo comma C.G.S. che testualmente recita “Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”; Poiché la gara in esame è la prima gara ufficiale dopo la pubblicazione del provvedimento di esclusione relativo alla Società Caltagirone, la posizione del calciatore Martorana Rosario deve ritenersi irregolare; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Barrese la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 2 e l’ammenda di Euro 103; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Messina Vincenzo la sanzione dell’inibizione fino al 16.02.2003 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; di infliggere al calciatore Martorana Rosario nato il 18.09.1972 una ulteriore giornata di squalifica.
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