COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 29/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C.R. NASITANA 2000 (ME) – (avverso squalifica calciatore Cipriano Salvatore 5 gare – GARA NASITANA/ROMETTA MAREA del 5.1.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B” – C.U. n° 35 del 9.1.2003) – Proc. n° 206/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 29/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C.R. NASITANA 2000 (ME) – (avverso squalifica calciatore Cipriano Salvatore 5 gare – GARA NASITANA/ROMETTA MAREA del 5.1.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B” – C.U. n° 35 del 9.1.2003) – Proc. n° 206/A – L’odierna reclamante chiede la riforma dell’impugnato provvedimento perché sostiene che il tesserato in esame, pur assumendo un contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro non ha reiterato la sua condotta antiregolamentare; Pertanto ritiene eccessiva la squalifica a carico del Sig. Cipriano; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello ed esaminato gli atti ufficiali di gara, osserva: i fatti sussistono così come si evince dal referto arbitrale, che ne evidenzia i caratteri di univocità e non contraddittorietà. I contestati addebiti, tuttavia, vanno ricondotti in mere espressioni verbali, minacciose e censurabili. Quanto osservato persuade questa Decidente di determinare la squalifica come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in 3 gare la squalifica a carico del Sig. Cipriano Salvatore (Nasitana); per l’effetto, senza addebito di tassa non versata.
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