COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 29/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. NUOVA ALIA (PA) – (avverso perdita gara 0-2, ammenda di Euro 100, squalifica calciatori Sagona Salvatore e Sagona Vincenzo per tre gare, Pusateri Filippo e Greco Antonio per 4 gare – GARA NUOVA ALIA/CAMPOFELICE del 12.1.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA –C.U. n° 19 del 15.1.2003 – COMITATO DI PALERMO) – Proc. n° 25/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 29/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. NUOVA ALIA (PA) – (avverso perdita gara 0-2, ammenda di Euro 100, squalifica calciatori Sagona Salvatore e Sagona Vincenzo per tre gare, Pusateri Filippo e Greco Antonio per 4 gare – GARA NUOVA ALIA/CAMPOFELICE del 12.1.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA –C.U. n° 19 del 15.1.2003 – COMITATO DI PALERMO) – Proc. n° 25/B – Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alle sanzioni disciplinari comminate in primo grado e descritte in epigrafe e con il quale la Società Nuova Alia chiede l’annullamento dei provvedimenti nella loro interezza e chiede di essere sentiti; Nelle difese argomenta che quanto rassegnato dal direttore di gara e’ realmente sproporzionato a quanto, secondo la tesi difensiva, accaduto nel terreno di giuoco. Lamenta, altresì, le difformità dello statino delle sostituzioni; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, rilevato preliminarmente che nel caso in esame la situazione creata nel terreno di giuoco e’ chiara, univoca e non può essere messa in dubbio che il comportamento tenuto dal direttore di gara e’ conforme a quanto realmente accaduto e quindi sulla sospensione della gara non può essere messa in dubbio la decisione; Che in ordine alla perdita della gara non può essere preso alcun riesame, ritenendo questo il provvedimento comminato; invece, in ordine alla ammenda comminata poiché la rissa coinvolgeva tutte e due le squadre si ritiene di non comminare tale sanzione. Per le squalifiche comminate ai calciatori Salvatore e Vincenzo Sagona non c’è alcun dubbio sul comportamento tenuto e le sanzioni appaiono proporzionate, mentre le sanzioni comminate ai calciatori Pusateri Filippo e Greco Antonio, pur se censurabili, non hanno sortito alcuna conseguenza; P.Q.M. DELIBERA: In parziale accoglimento dell’appello proposto della Società Nuova Alia, di revocare l’ammenda comminata di Euro 100 e di ridurre a tre giornate di gara le squalifiche ai calciatori Pusateri Filippo e Greco Antonio (Nuova Alia); confermando il resto e senza addebito di tassa, non versata.
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