COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 29/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. LUIGI MANGANO (PA) (avverso squalifica calciatore Cannatella Dario per 5 gare – GARA REAL TERMINI/LUIGI MANGANO del 6.1.2003 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – C.U. n° 15 del 10.1.2003) – Proc. n° 207/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 29/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. LUIGI MANGANO (PA) (avverso squalifica calciatore Cannatella Dario per 5 gare - GARA REAL TERMINI/LUIGI MANGANO del 6.1.2003 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – C.U. n° 15 del 10.1.2003) – Proc. n° 207/A – Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione del provvedimento sanzionatorio comminata al proprio tesserato frutto di un eccesso di nervosismo; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminato gli atti ufficiali di gara, osserva: La condotta posta in essere dal tesserato dell’odierna appellante e’ senz’altro deprecabile e censurabile; In ordine al “quantum” ritiene questa Decidente di potere determinare il periodo di squalifica in un periodo più limitato anche in considerazione della circostanza che la condotta posta in essere dal Cannatella non ha comportato conseguenze dannose; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare la squalifica a carico del Cannatella Dario (Pol Luigi Mangano) in 4 gare; senza addebito di tassa
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