COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 29/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VIRTUS MISILMERI (PA) – (avverso inibizione 5 anni Sig. Agostino Faleltta, squalifiche calciatori per cinque anni Lo Franco Francesco, Arnone Federico e Tamigio Giuseppe – GARA VIRTUS MISILMERI/SANT’ELIA del 14.12.2002 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 16 del 18.12.2002 – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO) – Proc. n° 19/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 29/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VIRTUS MISILMERI (PA) – (avverso inibizione 5 anni Sig. Agostino Faleltta, squalifiche calciatori per cinque anni Lo Franco Francesco, Arnone Federico e Tamigio Giuseppe – GARA VIRTUS MISILMERI/SANT’ELIA del 14.12.2002 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 16 del 18.12.2002 – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO) – Proc. n° 19/B – Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla sanzione inflitta ai propri tesserati e con il quale viene chiesto che vengono ridotte le squalifiche indicate in epigrafe perché sproporzionate rispetto ai reali fatti accaduti nel terreno di giuoco. La Società nelle proprie difese sostiene che mentre i tre calciatori sono colpevoli soltanto di proteste vivaci e goliardiche, ma non usando alcuna violenza nei confronti dell’arbitro, la sanzione inflitta al dirigente Falletta Agostino dovrebbe essere frutto di uno scambio di persona, ma lo stesso dirigente non avrebbe commesso quanto descritto nel C.U., in quanto si trovava lontano dal luogo dove avvenivano i fatti; Nelle difese, ancora, la Società sostiene che le sanzioni inflitte sono sproporzionate rispetto ad altre assunte dagli organi disciplinari, tenuto conto di quanto descritto nel comunicato oggi impugnato. Chiedono pertanto una riduzione delle squalifiche e dell’inibizione inflitte ai propri tesserati, chiedendo altresì di essere ascoltati e di mettere a disposizione la registrazione della gara; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e le difese della società ricorrente, regolarmente convocata all’udienza dibattimentale del 21.1.2003, preliminarmente fa presente che secondo le disposizioni federali non e’ possibile acquisire la documentazione offerta dalla Società ricorrente; Sentito il legale rappresentante della Società appellante all’udienza dibattimentale del 21.1.2003, il quale ha reiterato quanto già rassegnato nelle proprie difese scritte; Questa Decidente rileva: - Nel C.U. nel quale vengono comminate le sanzioni ai tesserati si evidenzia che i calciatori hanno assunto contegno gravemente violento nei confronti dell’arbitro mentre il Dirigente Accompagnatore Agostino Falletta ha assunto contegno gravemente minaccioso incitando i propri calciatori a fare violenza nei confronti dell’arbitro; - Che il comportamento e l’identità degli autori dei fatti descritti nel referto di gara non possono essere messi in dubbio anche in relazione alla descrizione analitica e puntuale del direttore di gara, che identifica con scrupolo e precisione i tre calciatori; - Che il comportamento più censurabile e’ senz’altro quello tenuto dal dirigente che sia per le sue mansioni che per il suo ruolo deve sempre attenersi alle regole di giuoco ed alle norme imposte dalle Carte Federali e darne l’esempio ai tesserati, sia che giochino o che si trovino quali semplici spettatori; - Che, ritenuto, comunque, che nessuna conseguenza e’ emersa in maniera grave, questa Commissione, tenuto conto del contenuto delle sanzioni inflitte nel Comunicato Ufficiale, ritiene di determinare le squalifiche come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare l’inibizione al Sig. Agostino Falletta (Pol. Virtus Misilmeri) fino al 31.1.2004; di determinare la squalifica al calciatore Lo Franco Francesco (Pol. Virus Misilmeri) fino al 31.12.2005; di determinare la squalifica al calciatore Arnone Federico (Pol. Virtus Misilmeri) fino al 30.6.2004 e la squalifica al calciatore Tamigio Giuseppe (Pol. Virtus Misilmeri) al 30.12.2004, senza addebito di tassa.
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