COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 29/01/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. MASCALUCIA (CT) – (posizione irregolare calciatore – GARA CLUB ACICASTELLO/MASCALUCIA del 4.1.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. n° 190/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 29/01/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. MASCALUCIA (CT) – (posizione irregolare calciatore – GARA CLUB ACICASTELLO/MASCALUCIA del 4.1.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. n° 190/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Racca Marcello, nato il 7.10.1983, schierato dalla Società Club Acicastello nella gara prima indicata, sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Racca Marcello, nato il 7.10.1983, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto con C.U. n° 33 del 2.1.2003 – pubblicato il successivo 3.1.2003 – era sta stata resa nota la sanzione disciplinare della squalifica per una gara “per recidività in ammonizione” Considerato che ai sensi dell’art. 17, n° 2 del C.C.S., le sanzioni disciplinari devono essere scontate dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, ne discende che il calciatore Racca Marcello non poteva prendere parte alla gara in esame; P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società Club Acicastello la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 181; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Astorina Giovanni la sanzione dell’inibizione fino al 23.2.2003, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, n° 8, C.G.S.; di infliggere al calciatore Racca Marcello, nato il 7.10.1983, una ulteriore giornata di squalifica; senza addebito di tassa.
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