COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 5/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara FINCANTIERI CALCIO – CALCIO ALCAMO del 25/ 1/ 2003 3-2; Reclamo Alcamo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 5/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara FINCANTIERI CALCIO - CALCIO ALCAMO del 25/ 1/ 2003 3-2; Reclamo Alcamo. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 38 del 29/01/2003; Con reclamo ritualmente proposto la Società Alcamo chiede la ripetizione della gara in epigrafe per essere stata, quest'ultima, inficiata da "errori tecnici" dell'arbitro; in particolare fa riferimento alla mancata espulsione di un calciatore della Societa' Fincantieri sebbene ammonito una seconda volta nel corso della gara; allega, a supporto del proprio assunto, una videocassetta contenente il filmato della gara; chiede inoltre di essere sentita in ordine ai fatti esposti; Si osserva in via preliminare che, ai sensi dell'art. 31, comma a2, del C.G.S., i filmati possono essere utilizzati, quale mezzo di prova, solo al fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti tesserati effettivamente colpevoli di infrazioni addebitate dall'arbitro ad altri tesserati e non certamente per la verifica di decisioni arbitrali, sia di natura tecnica che disciplinare, alle quali fare riferimento per invocare un presunto irregolare svolgimento della gara; inoltre, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del C.G.S., è esclusa la possibilità, per la reclamante, di essere ascoltata nel procedimento presso il Giudice Sportivo; Per quanto sopra esposto e considerato che dal rapporto arbitrale, che come è noto gode di fede privilegiata, non si rileva quanto sostenuto dalla Società Alcamo; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico della Società e dei tesserati sono stati pubblicati sul C.U. n° 38 del 29/01/2003; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Societa' Alcamo, addebitando alla stessa la relativa tassa non versata; Di dare atto del risultato conseguito in campo.
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