COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 5/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara CALCIO ACI S.FILIPPO – SPORTING TREMESTIERI del 26/ 1/ 2003 Sospesa al 29′ del p.t.; Reclamo Calcio Aci S.Filippo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 5/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara CALCIO ACI S.FILIPPO - SPORTING TREMESTIERI del 26/ 1/ 2003 Sospesa al 29' del p.t.; Reclamo Calcio Aci S.Filippo. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 38 del 29/01/2003; Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Calcio Aci S.Filippo chiede la ripetizione della gara per errore tecnico dell'arbitro per averla, quest'ultimo, definitivamente sospesa senza giustificati motivi; Esaminati gli atti ufficiali e considerato che gli stessi hanno valenza privilegiata di prova, si rileva che al 20' del p.t., dopo l'espulsione di un calciatore della Società Calcio Aci S.Filippo, una persona non identificata si introduceva indebitamente all'interno del terreno di giuoco spintonando l'arbitro ed assumendo contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso; nel contempo anche l'assistente di parte della suddetta Società, Pugliesi Concetto, spintonava il direttore di gara assumendo contegno offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti dello stesso; infine, alcuni calciatori, tra i quali l'arbitro individuava Di Pasqua Antonio e Leopardi Sebastiano, assumevano nei suoi confronti grave contegno minaccioso ed aggressivo; A tal punto l'arbitro, valutata la situazione, a tutela della propria incolumità, decideva di sospendere definitivamente la gara; Condivisa la suddetta decisione; Considerato altresì che l'eventuale espulsione di tutti i calciatori della Societa' Calcio Aci S.Filippo, identificati e non, colpevoli di quanto riportato in narrativa avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa; Sancita la responsabilita' della Societa' Calcio Aci S.Filippo in ordine a quanto ascrivibile ai propri tesserati; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono stati pubblicati sul C.U. n° 38 del 29/01/2003; Visto l'art. 12, punto 1 del C.G.S.; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Calcio Aci S.Filippo, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Societa' Calcio Aci S.Filippo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.
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