COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 5/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico della Società POL. PRO PIETRINA e POL. S.ANNA per violazione dell’art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 40 Regolamento L.N.D.– Proc. N. 183/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 39 del 5/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento a carico della Società POL. PRO PIETRINA e POL. S.ANNA per violazione dell’art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 40 Regolamento L.N.D.– Proc. N. 183/A
Con nota del 7.01.2003, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto, per non avere le stesse richiesto il tesseramento di un tecnico malgrado la sanzione assunta da questa Commissione Disciplinare, unitamente alla diffida a regolarizzare la propria posizione entro il giorno 7.12.2002;
La Commissione Disciplinare, contestato ritualmente l’addebito, ha fissato l’udienza dibattimentale per il giorno 21.01.2003, celebratasi nella contumacia delle deferite, ed in assenza di note difensive di sorta.
Esaminata la documentazione presso il competente Organo Federale, questa Decidente ritiene che le Società in argomento debbano rispondere della violazione loro ascritta di “mancata richiesta di tesseramento del tecnico” punibile con la sanzione meglio indicata in dispositivo, aggravata dalla recidività del comportamento, per avere disatteso la diffida contenuta nella precedente statuizione di questa Commissione.
Per tali motivi, ritenuto che la fattispecie in esame integra la violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva che fissa i principi di lealtà sportiva ai quali i tesserati tutti devono ispirarsi;
DELIBERA:
di infliggere a ciascuna delle Società in oggetto l’ammenda di Euro 2.500, per i motivi in premessa, con diffida a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di gg. 10 dalla data di pubblicazione del presente provvedimento a pena di ulteriori più gravi sanzioni.
Il presente provvedimento sarà comunicato, a cura del Comitato, alle parti interessate.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 5/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico della Società POL. PRO PIETRINA e POL. S.ANNA per violazione dell’art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 40 Regolamento L.N.D.– Proc. N. 183/A"