COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 5/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico della Società POL. MONTAGNAREALE e calciatore PINTABONA ANTONIO (Tesserato Patti Calcio) per violazione art. 1 c. 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. N. 11/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 39 del 5/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento a carico della Società POL. MONTAGNAREALE e calciatore PINTABONA ANTONIO (Tesserato Patti Calcio) per violazione art. 1 c. 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. N. 11/B
Con nota del 5.12.2002 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per avere la Società tesserato il calciatore Pintabona Antonio, e questi sottoscritto il tesseramento, malgrado fosse già tesserato per altra Società (Patti Calcio);
39.988
Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 21.01.2003, celebrata nella contumacia dei deferiti; considerato che non sono pervenute memorie difensive; ritenuto che il copmportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 40 p. 4 N.O.I.F. e n. 6 C.G.S.;
P.T.M.
DELIBERA:
Di infliggere alla Società Pol. Montagnareale l’ammenda di Euro 500;
di squalificare il calciatore Pintabona Antonio, tesserato per la Società Patti Calcio a tutto il 30.04.2003.
Il presente provvedimento va comunicato a cura del Comitato, alle parti interessate.
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