COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 40 del 12/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Prima categoria Gara PORTICELLO – CACCAMO del 8/ 2/ 2003 0-1; Sospesa al 40 del 2° tempo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 40 del 12/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Prima categoria Gara PORTICELLO - CACCAMO del 8/ 2/ 2003 0-1; Sospesa al 40 del 2° tempo. Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che al 40' del 2° tempo il calciatore Romanone Salvatore (Caccamo), raggiunto lo spiazzo antistante gli spogliatoi dopo la propria sostituzione, veniva qui aggredito da una quindicina di sostenitori della Società. Porticello; a tal punto i calciatori Adelfio Gaetano, Sclafani Sebastiano, Pipitone Antonio, Frudà Gaetano e Celano Giuseppe, tutti della Società Caccamo, abbandonavano il terreno di giuoco nell'intento di difendere il proprio compagno finendo con il partecipare ad una violenta rissa con i suddetti sostenitori; A seguito di cio' l'arbitro, considerati espulsi i predetti calciatori, decretava la sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento, da parte della Società. Caccamo, del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa; A tal punto una ventina di altri sostenitori della Società. Porticello, probabilmente equivocando sul reale motivo che aveva indotto l'arbitro a sospendere la gara, circondavano quest'ultimo impedendogli di raggiungere gli spogliatoi, lo spintonavano ed assumevano grave contegno offensivo e minaccioso tanto da indurlo, a tutela della propria incolumità., a riprendere la gara proforma; Sancita la responsabilita' delle Societa' Porticello e Caccamo in ordine a quanto loro ascrivibile; Considerato comunque che la prosecuzione proforma della gara non può avere alcuna rilevanza in ordine all'esito della stessa in quanto di fatto già conclusa stante il mancato raggiungimento, da parte della Società. Caccamo, del numero minimo necessario per la sua prosecuzione; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.; Si delibera: Di infliggere alla Societa' Caccamo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; Di infliggere alla Societa' Porticello la squalifica del campo per una gara e l'ammenda di Euro 600. Di infliggere l'inibizione a tutti gli effetti sino a tutto il 5/03/2003 al sig. Marino Vito, dirigente accompagnatore Società. Porticello, per mancata assistenza all'arbitro.
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