COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 40 del 12/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MARIAN STRASATTI (TP) – (avverso squalifica calciatore Zizzo Pietro per 8 giornate – GARA PRO MAZARA/MARIAN STRASATTI del 19.01.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”H” – C.U. n. 37 del 22.01.2003) – Proc. n. 234/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 40 del 12/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MARIAN STRASATTI (TP) - (avverso squalifica calciatore Zizzo Pietro per 8 giornate - GARA PRO MAZARA/MARIAN STRASATTI del 19.01.2003 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”H” - C.U. n. 37 del 22.01.2003) - Proc. n. 234/A Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione della squalifica del proprio tesserato motivandolo come un “gesto puramente istintivo di reazione”; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati, gli atti ufficiali di gara, osserva: la condotta posta in essere dal Zizzo è senz’altro censurabile e deprecabile, pertanto questa Decidente ritiene condivisibile la rubricazione statuita dal Giudice di primo grado; In ordine al “quantum” ritiene questa Decidente che la squalifica comminata al Zizzo può essere ricondotta in un periodo di tempo più limiato alla luce della circostanza che dal referto di gara si evince chiaramente che il giocatore “de quo” era nervoso a causa della stretta marcatura subita; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in 5 gare la squalifica a carico del calciatore Zizzo Pietro (A.S. Marian Strasatti); senza addebito di tassa non versata.
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