COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara DATTILO – BOSCO 1970 del 2/ 2/ 2003 0-1; Sospesa al 43′ del s.t.; Reclamo Bosco 1970.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara DATTILO - BOSCO 1970 del 2/ 2/ 2003 0-1; Sospesa al 43' del s.t.; Reclamo Bosco 1970. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 39 del 5/02/2003; Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Bosco 1970 chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-2 alla Societa' Dattilo in quanto responsabile di un atto di violenza commesso da un calciatore della Società Dattilo nei confronti di un proprio calciatore a seguito del quale l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara; Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che: Al 43' del s.t., "in seguito ad un normale scontro di giuoco" tra due calciatori avversari, che provocava il serio infortunio di uno di essi, quasi tutti i tesserati di entrambe le squadre davano luogo ad una rissa che in alcun modo l'arbitro riusciva a sedare; tra tali tesserati lo stesso individuava i calciatori Sturiano Vincenzo, Angileri Giacomo, Maggio Antonino ed il dirigente Cascio Nicolò, tutti della Società Bosco 1970; A tal punto il direttore di gara decideva la sospensione definitiva della stessa; Condivisa tale decisione; Considerato altresì che l'eventuale espulsione di tutti i calciatori delle Societa' Dattilo e Bosco 1970, identificati e non, colpevoli di quanto riportato in narrativa avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa; Sancita la responsabilita' delle Societa' Dattilo e Bosco 1970 in relazione al comportamento dei propri tesserati; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari assunti sono stati pubblicati sul C.U. n° 39 del 5/02/2003; Visto l’art. 12, commi 1 e 2, del C.G.S.; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Societa' Bosco 1970, addebitando alla stessa la relativa tassa non versata; Di infliggere ad entrambe le Societa 'Dattilo e Bosco 1970 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.
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