COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Prima categoria Gara MARINEO – MONTELEPRE del 16/ 2/ 2003 1-1; Sospesa al 37′ del 2° tempo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Prima categoria Gara MARINEO - MONTELEPRE del 16/ 2/ 2003 1-1; Sospesa al 37' del 2° tempo. Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che: Al 37' del 2° tempo, all'atto dell'espulsione del calciatore Abbacchi Ennio (Marineo), il compagno di squadra di quest'ultimo, Pellegrino Massimiliano, sgambettava l'arbitro colpendolo poi con un calcio alla coscia destra provocando, con i tacchetti, escoriazioni con sanguinamento; successivamente, altri tesserati della Società Marineo, identificati e non, aggredivano e colpivano ripetutamente il direttore di gara con sputi, calci e pugni in varie parti del corpo che determinavano contusioni successivamente repertate, in ospedale, con una prognosi di dieci giorni s.c.; A tal punto l'arbitro, non più nelle condizioni psicofisiche atte a proseguire la direzione della gara, sospendeva definitivamente la stessa; Condivisa la decisione dell'arbitro il quale, all'atto di lasciare l'impianto sportivo, subiva anche le intemperanze dei sostenitori della Società Marineo; Considerato che i gravissimi atti di violenza subiti dal direttore di gara non possono che portare all'irrogazione di una adeguata sanzione afflittiva nei confronti della Società Marineo anche in considerazione della quasi totale partecipazione dei tesserati della stessa alle reiterate aggressioni; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono riportati in altra parte del presente C.U.; Visti gli artt. 12, punto 1, e 13, punti e), f) ed h) del C.G.S.; Si delibera: Di infliggere alla Società Marineo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; Di escludere la Società Marineo dal Campionato di Prima Categoria 2002/2003 con assegnazione della stessa al Campionato di Seconda Categoria 2003/2004; Di infliggere alla Società Marineo la penalizzazione di punti 9 (nove) in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva 2003/2004; Di squalificare il campo della Società Marineo sino a tutto il 31/12/2003; Di porre a carico della Società Marineo il risarcimento dei danni subiti dall'arbitro, se richiesti.
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