COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico della Società U.S. CAMPOBELLO LICATA per violazione dell’art. 1 C.G.S. – Proc. n. 230/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO
Procedimento a carico della Società U.S. CAMPOBELLO LICATA per violazione dell’art. 1 C.G.S. - Proc. n. 230/A
Con nota del 4.02.2003 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto per avere la stessa inserito nella distinta di gara del 26.01.2003 il nominativo di un tecnico, permettendogli l’accesso in panchina senza che lo stesso fosse stato preventivamente tesserato;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestato ritualmente l’addebito, fissata l’udienza di trattazione per il giorno 11.02.2003 celebratasi nella contumacia della deferita, esaminata la documentazione relativa al tesseramento del tecnico, pervenuta in data 10.02.2003, osserva: non vi è prova alcuna di detta richiesta di tesseramento sia stata inoltrata al competente Organo Tecnico Federale, per cui, allo stato degli atti, si ritiene che la Società non abbia ancora adempiuto l’obbligo impostole dalle attuali norme vigenti;
P.T.M.
integrando tale comportamento gli estremi della violazione ascritta
DELIBERA:
di infliggere alla Società U.S. Campobello Licata, l’ammenda di Euro 500 (cinquecento), con diffida a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, a pena di più gravi sanzioni.
Si comunichi alle parti interessate.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico della Società U.S. CAMPOBELLO LICATA per violazione dell’art. 1 C.G.S. – Proc. n. 230/A"