COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico della Società A.S. ATLETICO MELILLI e calciatore Agliano Angelo (Tesserato Pol. Erg Priolo) per violazione art. 1 c. 1 C.G.S. in riferimento alle note sul tesseramento – Proc. n. 238/A-1
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO
Procedimento a carico della Società A.S. ATLETICO MELILLI e calciatore Agliano Angelo (Tesserato Pol. Erg Priolo) per violazione art. 1 c. 1 C.G.S. in riferimento alle note sul tesseramento - Proc. n. 238/A-1
Con nota del 4.02.2003 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per avere la Società tesserato il calciatore Agliano Angelo, e questi per avere sottoscritto la richiesta, malgrado già fosse tesserato per altra Società (Erg Priolo);
Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 18.02.2003; considerato che non sono pervenute memorie e/o deduzioni difensive di sorta; ritenuto che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 40 punto 4 delle N.O.I.F. e 4 n. 6 C.G.S. nella contumacia dei deferiti;
P.T.M.
la Commissione Disciplinare
DELIBERA:
di infliggere alla Società Atletico Melilli l’ammenda di Euro 400;
di infliggere al calciatore Agliano Angelo la squalifica a tutto il 30.04.2003;
si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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