COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico della Società JUVENTUS JOHN CHARLES di Augusta e calciatore Fichera Santo (tesserato Società A.S. Megara 1908) per violazione art. 1 c.1. C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n. 238/A-3
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO
Procedimento a carico della Società JUVENTUS JOHN CHARLES di Augusta e calciatore Fichera Santo (tesserato Società A.S. Megara 1908) per violazione art. 1 c.1. C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento - Proc. n. 238/A-3
Con nota del 4.02.2003 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per avere la Società tesserato il calciatore Fichera Santo, e questi per avere sottoscritto la richiesta, malgrado già fosse tesserato per altra Società (A.S. Megara 1908);
Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 18.02.2003;
esaminata la copiosa produzione difensiva pervenuta che, nessuna conducenza assume ai fini del decidere; ritenuto che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 40 punto 4 delle N.O.I.F. e 4 n. 6 C.G.S. nella contumacia dei deferiti;
P.T.M.
la Commissione Disciplinare
DELIBERA:
di infliggere alla Società Juventus John Charles l’ammenda di Euro 400;
di infliggere al calciatore Fichera Santo la squalifica a tutto il 30.04.2003;
si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico della Società JUVENTUS JOHN CHARLES di Augusta e calciatore Fichera Santo (tesserato Società A.S. Megara 1908) per violazione art. 1 c.1. C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n. 238/A-3"