COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico della Società POL. ACATE e calciatore Gallo Carmelo (tesserato U.P. Scicli) per violazione art. 1 c.1. C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n. 238/A bis

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico della Società POL. ACATE e calciatore Gallo Carmelo (tesserato U.P. Scicli) per violazione art. 1 c.1. C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento - Proc. n. 238/A bis Con nota del 4.02.2003 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito quanti in oggetto, per avere la Società tesserato il calciatore Gallo Carmelo e questi per avere sottoscritto la richiesta, malgrado fosse già tesserato per altra Società (U.P. Scicli); Contestato ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza decisionale per il giorno 18.02.2003, alla quale ha presenziato un Dirigente Delegato della Società Pol. Acate, la Commissione Disciplinare, esaminata la documentazione pervenuta, osserva: con dischiarazione sottoscritta (con firma autenticata) il Sig. Gallo Carmelo, odierno deferito, ha affermato, tra l’altro “di non avere di persona firmato altre affiliazioni e di far parte esclusivamente della rosa calcistica della Pol. Acate e diffida quanti eventualmente avessero, con firme non autentiche, simulato l’appartenenza allo Scicli Calcio; Tale dichiarazione, unitamente ad altra corrispondenza intercorsa anche con a Società Scicli, inducono questa Decidente a ritenere che la presente vicenda meriti un approfondimento di indagine da parte degli Organi a ciò preposti. Infatti, è stata sottoposta all’attenzione di questa Decidente, l’eventualità che sia stato perpretato un falso, ideologico e materiale nella richiesta di tesseramento apparentemente sottoscritta dal calciatore Gallo a favore della Società Scicli, avendo il predetto calciatore negato di avere sottoscritto una tale richiesta. Atteso quanto sopra, la Commissione Disciplinare DELIBERA: di trasmettere gli atti alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. per le determinazioni di sua competenza, nonché alla Procura Federale per le indagini ed i provvedimenti che riterrà eventualmente opportuni nella presente vicenda. Sospende allo stato ogni decisione nel merito in attesa delle delle determinazioni degli Organi Federali interessati. Si comunichi, a cura del Comitato alle parti interessate.
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