COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico: Pol. S. Stefano e calciatore Scialabba Giuseppe (tesserato Pol. Mistretta) – per violazione art. 1 c. 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. N° 28/B – 2
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO
Procedimento a carico: Pol. S. Stefano e calciatore Scialabba Giuseppe (tesserato Pol. Mistretta) – per violazione art. 1 c. 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. N° 28/B – 2
Con nota del 4.2.2003 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per avere la Società tesserato il calciatore in epigrafe, e questi per avere sottoscritto la richiesta, malgrado questi fosse già tesserato per altra Società (Pol. Mistretta)
Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 18.2.2003; considerato che la nota difensiva pervenuta si appalesa inconcludente ai fini del decidere; in quanto basata su una presunta “buona fede” esclusa in materia dall’Ordinamento Federale vigente Ritenuto che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore di tesseramento, fra le quali l’art. 40, p. 4 N.O.I.F., e 4 n° 6 C.G.S., nella contumacia dei deferiti;
P.T.M.
La Commissione Disciplinare
DELIBERA:
di infliggere alla Società Pol. S. Stefano l’ammenda di Euro 350;
di infliggere al calciatore Scialabba Giuseppe (Pol. Mistretta) la squalifica a tutto il 31 Marzo 2003;
Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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