COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. ROSOLINI (SR) – (avverso la squalifica per 4 gare del calciatore Satta Omar e ammenda di Euro 775 a carico della Società – GARA VIRTUS ISPICA/ROSOLINI del 2.2.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 39 del 5.2.2003) – Proc. N° 252/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 41 del 19/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
U.S. ROSOLINI (SR) – (avverso la squalifica per 4 gare del calciatore Satta Omar e ammenda di Euro 775 a carico della Società – GARA VIRTUS ISPICA/ROSOLINI del 2.2.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 39 del 5.2.2003) – Proc. N° 252/A -
Ricorre ritualmente l’U.S. Rosolini avverso sanzioni irrogate dal G.S. in merito alla gara in epigrafe;
Sostiene che il proprio calciatore Satta Omar, dopo l’ennesimo fallo subito dal calciatore avversario, suo marcatore, reagiva spintonandolo nel tentativo di evitare altri falli;
Nel deplorare l’operato del proprio calciatore, l’U.S. Rosolini, ritiene eccessiva le quattro giornate inflitte in prime cure e ne chiede una sensibile riduzione;
In ordine all’ammenda di Euro 775 comminata dal G.S. per “gravi manifestazioni di intemperanza da parte di propri sostenitori …. “ la Società asserisce che la ricostruzione degli incidenti occorsi a fine gara fatta dal Commissario di campo non e’ esatta e veritiera;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e i motivi di appello, osserva:
La condotta posta in essere dal calciatore dell’U.S. Rosolini e’ da ritenersi deprecabile e censurabile così come la condotta dei propri sostenitori assunta a fine gara nei confronti del C.C. d dell’arbitro;
in ordine al “quantum” delle pene irrogate questa C.D. ritiene di determinare il periodo di squalifica e l’ammenda in misura ridotta, così come da dispositivo, anche in considerazione della circostanza che i fatti “de quo” non hanno comportato gravi conseguenze;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di riformare la squalifica a carico del calciatore Satta Omar in 3 gare;
di determinare l’ammenda a carico dell’U.S. Rosolini in Euro 500;
di non addebitare la tassa.
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