COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 26/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare CITTA’ DI MONREALE (PA) – (avverso ammenda di Euro 155 ed inibizione dirigente Matteo Schillaci fino al 31.03.2003 – GARA CITTA’ DI MONREALE/PRO CASTELDACCIA del 9.02.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A” – C.U. n. 40 del 12.02.2003) – Proc. n. 269/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 42 del 26/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
CITTA’ DI MONREALE (PA) - (avverso ammenda di Euro 155 ed inibizione dirigente Matteo Schillaci fino al 31.03.2003 - GARA CITTA’ DI MONREALE/PRO CASTELDACCIA del 9.02.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A” - C.U. n. 40 del 12.02.2003) - Proc. n. 269/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente e con il quale si chiede l’annullamento dell’ammenda e della inibizione inflitta al Giudice Sportivo perché i fatti descritti nel referto di gara non corrisponderebbero a quanto effettivamente accaduto nel terreno di giuoco.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed il referto di gara nel quale è chiaramente spiegato quanto realmente accaduto nel rettangolo di giuoco ed i comportamenti tenuti dal Dirigente della Società appellante (che se pur non iscritto in distinta, ra identificato in maniera chiara ed inequivocabile dall’arbitro) sono precisi e gravi perché i dirigenti devono dare l’esempio a tutti i tesserati, ma può essere determinata come in dispositivo.
Conseguentemente la sanzione dell’ammenda invece, non può essere presa in considerazione per le precisazioni sopra richiamate;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello in ordine alla sanzione dell’ammenda comminata, mentre determina l’inibizione al dirigente Sig. Matteo Schillaci al 15.03.2003;
senza addebito di tassa non versata.
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