COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 26/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico della Società A.S. REAL MALETTO per violazione dell’art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 38 N.O.I.F. – Proc. n. 184/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 42 del 26/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO
Procedimento a carico della Società A.S. REAL MALETTO per violazione dell’art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 38 N.O.I.F. - Proc. n. 184/A
Con nota del 6.02.2003 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto, per non avere la stessa “tesserato il tecnico Scala Gaetano abilitato alla conduzione della sua prima squadra, come previsto dall’art. 38 delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 dell’ 1.07.2002;
La Commissione Disciplinare, contestato ritualmente l’addebito, ha fissato l’udienza dibattimentale per il giorno 11.02.2003, celebratasi alla presenza della deferita, la quale non ha prodotto note difensive di sorta.
42.1124
Attesa la documentazione custodita presso il Competente Organo Federale, questa Decidente ritiene che la Società in argomento debba rispondere della violazione ascrittale di “mancata richiesta di tesseramento del tecnico” punibile con la sanzione meglio indicata in dispositivo.
Per tali motivi, ritenuto che la fattispecie in esame integra la violazione dell’ art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva che fissa i principi di lealtà sportiva ai quali tutti i tesserati devono ispirarsi;
DELIBERA:
di infliggere alla Società A.S. Real Maletto l’ammenda di Euro 250 per i motivi in premessa;
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