COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 26/02/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. REAL TERMINI (PA) – (avverso squalifica calciatori Matita Salvatore (3 gare); Sorrintano Gerlando (4 gare); inibizione Perdichizzi Antonio (5.5.2003) – GARA REAL TERMINI/JETAS CITTA’ ANTICA del 2.2.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 39 del 5.2.2003) – Proc. N° 251/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 42 del 26/02/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
U.S. REAL TERMINI (PA) – (avverso squalifica calciatori Matita Salvatore (3 gare); Sorrintano Gerlando (4 gare); inibizione Perdichizzi Antonio (5.5.2003) - GARA REAL TERMINI/JETAS CITTA’ ANTICA del 2.2.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 39 del 5.2.2003) – Proc. N° 251/A
Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la revisione dei provvedimenti sanzionatori emessi in 1° grado, ritenendoli eccessivi rispetto ai fatti realmente accaduti in campo;
la Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
Sentito il legale rappresentante della Società, lo stesso all’udienza dibattimentale del 25.2.2003 ha confermato quanto esposto nelle proprie difese. La condotta posta in essere dal Perdichizzi, sia durante la gara che alla fine della stessa nei confronti del direttore di gara e’ senz’altro deprecabile e censurabile, aggravata stante la funzione svolta quale allenatore.
In ordine alla condotta del Sorrentino emerge chiaramente dagli atti ufficiali la sua condotta particolarmente aggressiva nei confronti di un avversario; riguardo al calciatore Matita appare a questa Decidente che la condotta dello stesso posta in essere, sia pure censurabile, può essere ricondotta in espressioni puramente labiali. Le relative squalifiche da sanzionare ai predetti sono in dispositivo determinate;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di determinare in due gare la squalifica a carico del calciatore Matita Salvatore e in 3 gare quella a carico del calciatore Sorrentano Gerlando, entrambi della Società Real Termini;
di confermare per il resto i provvedimenti assunti in 1° grado;
per l’effetto, senza addebito di tassa.
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