COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Seconda categoria Gara BUTERESE E.MATTEI – MINEO del 23/ 2/ 2003 1-2; Sospesa al 39 del s.t.; Reclamo Mineo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Seconda categoria Gara BUTERESE E.MATTEI - MINEO del 23/ 2/ 2003 1-2; Sospesa al 39 del s.t.; Reclamo Mineo. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 42 del 26/02/2003; Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Mineo chiede la ripetizione della gara sostenendo che la Società Buterese E.Mattei avrebbe fatto partecipare alla gara un calciatore non indicato in distinta; sostiene inoltre, la reclamante, l'errore in cui sarebbe incorso l'arbitro sia per avere definitivamente sospesa la gara senza giustificati motivi ed ancora perché, se sospesa per propria inferiorità numerica, tale fattispecie non risponderebbe a vero stante che uno dei calciatori oggetto di provvedimento disciplinare, Mirata Salvatore, sarebbe stato in precedenza sostituito; Circa il primo punto oggetto del reclamo, esso non è supportato da alcun elemento probatorio; infatti, se correzioni sono state apportate alla distinta della Società Buterese E.Mattei, ciò è avvenuto sia su quella in possesso dell'arbitro sia su quella in possesso della Società Mineo per cui non si vede come possa essere stato leso il diritto della reclamante di "conoscere esattamente i calciatori avversari"; Esaminati quindi gli atti ufficiali e considerato che gli stessi hanno valenza privilegiata di prova, si rileva che al 39' del s.t., dopo l'assegnazione di un calcio di rigore alla Società Buterese E.Mattei, l'arbitro subiva le intemperanze, di varia natura, dei calciatori Pulizia Salvatore, Burgio Giovanni, Palermo Giovanni, Mirata Salvatore e Cappadonia Domenico, tutti della Società Mineo; A tal punto il direttore di gara considerava espulsi i suddetti calciatori senza potere tuttavia notificare i relativi provvedimenti poiché i tutori dell'Ordine presenti si interponevano tra i calciatori e lo stesso arbitro accompagnando quest'ultimo negli spogliatoi; Il reclamo va respinto; Infatti, considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società Mineo, il calciatore Mirata Salvatore non risulta essere stato sostituito; Considerato pertanto che l'espulsione dei calciatori citati in narrativa avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa; Sancita la responsabilita' della Societa' Mineo in ordine a quanto ascrivibile ai propri tesserati; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono stati pubblicati sul C.U. n° 42 del 26/02/2003; Visto l'art. 12, punto 1 del C.G.S.; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Mineo, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Societa' Mineo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.
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