COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Seconda categoria Gara CASTELLANESE – NUCCIO del 22/ 2/ 2003 4-0; Reclamo Nuccio.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Campionato di Seconda categoria
Gara CASTELLANESE - NUCCIO del 22/ 2/ 2003
4-0; Reclamo Nuccio.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 42 del 26/02/2003;
Con reclamo ritualmente proposto la Società Nuccio chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-2 alla Società Castellanese sostenendo che quest'ultima avrebbe disatteso l'obbligo di impiegare per l'intera durata della stessa, così come rilevato dalla "velina" rilasciata dall'arbitro, almeno 4 calciatori "giovani";
Esaminati gli atti ufficiali;
Considerato che, successivamente all'invio del referto e di propria iniziativa, l'arbitro della gara ha confermato di avere errato nella compilazione della suddetta "velina" e che effettivamente il calciatore n. 15 Parisi Giacomo (1979), Società Castellanese, ha sostituito non il n. 7 Albanese Andrea (1983) bensì il n. 2 Lombardo Santo (1976);
Dato atto, pertanto, che la Società Castellanese ha ottemperato all'obbligo circa l'impiego dei calciatori "giovani", così come prescritto dalla normativa pubblicata sul C.U. n. 1 dell'1/07/2002;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Nuccio, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di dare atto del risultato conseguito in campo;
Di rimettere gli atti al C.R.A. Sicilia per quanto di competenza in ordine all'operato dell'arbitro della gara.