COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ALUNTINA di San Marco D’Alunzio – (avverso delibera ripetizione gara – GARA CASTELLUCCESE/ALUNTINA del 2.02.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”B” ) – Proc. n. 267/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S. ALUNTINA di San Marco D’Alunzio - (avverso delibera ripetizione gara - GARA CASTELLUCCESE/ALUNTINA del 2.02.2003 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”B” ) - Proc. n. 267/A
L’appellante chiede la revoca della decisione del Giudice Sportivo, sostenendo che l’attestazione tecnica rilasciata dal Comune di Castel di Lucio appare in contrasto con quanto dichiarato dalla Provincia Regionale di Messina;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, osserva quanto segue:
la Società Castelluccese ha dimostrato, producendo la attestazione tecnica del Comune di Castel di Lucio e la dichiarazione del Comandante della stazione dei Carabinieri del medesimo Comune, che la mattina del 2 Febbraio 2003 tanto la neve che una frana sulla S.P.176 impedivano la normale transitabilità;
Tale dimostrazione contrasta solo in apparenza con la nota di riscontro rilasciata dalla provincia di Messina, laddove si afferma che la viabilità tra i Comuni di Pettineo e Castel di Lucio veniva garantita già dalle ore 10.00, in quanto tale affermazione scaturisce da notizie fornite dallo stesso Comando Carabinieri di Castel di Lucio sopra richiamato;
il Comandante della Stazione attesta infatti che durante il giorno, per lunghi tratti, la viabilità risultava impedita, tanto da costringerlo a intervento sui luoghi in relazione ai disagi verificatisi;
in siffatta situazione non si può disattendere la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore, ricorrendone i presupposti;
P.Q.M.
DELIBERA:
di confermare la statuizione assunta dal Giudice Sportivo in ordine alla ripetizione della gara;
con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 103).
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