COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ARCOBALENO di Rosolini -(per posizione irregolare calciatore – GARA AMO GELA/ARCOBALENO del 22.02.2003 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE REGIONALE) – Proc. n. 273/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ARCOBALENO di Rosolini -(per posizione irregolare calciatore - GARA AMO GELA/ARCOBALENO del 22.02.2003 - CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE REGIONALE) - Proc. n. 273/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Manfrè Giovanni schierato dalla Società Amo Gela nella gara prima indicata, sebbene squalificato. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti osserva: il calciatore Manfrè Giovanni nato il 12.05.1982 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto con C.U. n. 29 del 19.02.2003 pubblicato il 20.02.2003 era stata resa nota la sanzione disciplinare della squalifica per una gara per “recidività in ammonizioni”; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Amo Gela la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 2 e l’ammenda di Euro 155; di infliggere al calciatore Manfrè Giovanni nato il 12.05.1982 una ulteriore giornata di squalifica; senza addebito di tassa.
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