COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MASCALI (CT) – (per posizione irregolare calciatore – GARA UNIONE FIUMEFREDDO/MASCALI del 5.01.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D”) – Proc. n. 221/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S. MASCALI (CT) - (per posizione irregolare calciatore - GARA UNIONE FIUMEFREDDO/MASCALI del 5.01.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D”) - Proc. n. 221/A
La Società reclamante segnala la presunta posizione irregolare del calciatore Donzuso Venero nato il 22.07.1966 schierato dalla Società Unione Fiumefreddo nella gara prima indicata.
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, lette le controdeduzioni della Società Unione Fiumefreddo, esperiti gli opportuni accertamenti osserva:
il calciatore Donzuso Venero nato il 22.07.1966 aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto, pur essendo stato squalificato a tutto il 30.06.2003 - C.U. n 27 del 27.11.2002 - a seguito di appello ritualmente proposto la sanzione sopra citata è stata annullata dalla Commissione Disciplinare e resa nota con provvedimento n. 132/A di cui al C.U. n. 30 del 18.12.2002;
conseguentemente, poiché la gara in esame è stata disputata il 5.01.2003 il tesserato Donzuso Venero era legittimato a partecipare;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere il reclamo come sopra proposto;
con addebito di tassa pari ad Euro 103 non inviata.
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