COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. PANORMUS (PA) – (avverso squalifica calciatore Torretta Federico 4 gare e calciatore Di Bella Giovanni 3 gare – GARA PANORMUS/SETTECANNOLI del 18.2.2003 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIR. “A” – C.U. n° 21/Juniores del 21.2.2003) – Proc. N° 280/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. PANORMUS (PA) – (avverso squalifica calciatore Torretta Federico 4 gare e calciatore Di Bella Giovanni 3 gare – GARA PANORMUS/SETTECANNOLI del 18.2.2003 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIR. “A” – C.U. n° 21/Juniores del 21.2.2003) – Proc. N° 280/A – Ricorre ritualmente la Società Panormus in ordine ai provvedimenti specificati in epigrafe; Eccepisce la ricorrente che le pene inflitte dal G.S. in prime cure risultano eccessive, relativamente ai fatti accaduti. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: Si può riformare il provvedimento nei confronti del calciatore Di Bella Giovanni così come in dispositivo, perché il comportamento dello stesso va rubricato come un comportamento meramente verbale, senza conseguenza alcuna in danno del direttore di gara; appare adeguata la sanzione inflitta in 1° esame al calciatore Torretta Federico, perché allo stesso va attribuita piena responsabilità in ordine ad un comportamento gravemente scorretto, minaccioso ed offensivo in danno del direttore di gara; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in due gare la squalifica a carico del calciatore Di Bella Giovanni, di confermare in 4 gare la squalifica a carico del calciatore Torretta Federico; per l’effetto, senza addebito di tassa.
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