COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ASS. SPORTIVA “CITTA’ DI MONFORTE SAN GIORGIO (ME) – (avverso inibizione Cannistrà Antonino Francesco fino al 31.3.2003 e ammenda Euro 100; squalifica calciatori Leone Antonino per 7 gare, Trimarchi Francesco per 6 gare, Iannello Salvatore e Cannistrà Giuseppe per 4 gare – GARA CITTA’ DI MONFORTE/URAGANO CEP del 16.2.2003 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. n° 41 del 19.2.2003) – Proc. N° 274/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ASS. SPORTIVA “CITTA’ DI MONFORTE SAN GIORGIO (ME) – (avverso inibizione Cannistrà Antonino Francesco fino al 31.3.2003 e ammenda Euro 100; squalifica calciatori Leone Antonino per 7 gare, Trimarchi Francesco per 6 gare, Iannello Salvatore e Cannistrà Giuseppe per 4 gare – GARA CITTA’ DI MONFORTE/URAGANO CEP del 16.2.2003 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. n° 41 del 19.2.2003) - Proc. N° 274/A – Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società reclamante in ordine alle sanzioni indicate in epigrafe perche’ ritenute eccessive chiedendone per alcune l’annullamento e per altre la riduzione; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e le difese formulate dalla Società appellante, osserva: Il comportamento tenuto dal dirigente Cannistrà Antonino Francesco ed in relazione alla sua qualifica non e’ di esempio ai tesserati, per cui la sanzione e’ senz’altro rispondente ai reali fatti accaduti nel terreno di giuoco; I comportamenti tenuti dai rispettivi calciatori sono indicati in maniera chiara e precisa anche nella sua cronologicità e mentre le sanzioni inflitte ai calciatori Iannello Salvatore e Trimarchi Francesco possono essere rideterminate come in dispositivo, quelle di Leone Antonino, che riveste la qualifica di capitano e deve fungere da esempio a tutti i tesserati, e quella di Trimarchi Francesco non possono essere riformate e vanno pertanto confermate; In ordine, infine alla ammenda comminata alla Società in relazione al fattivo comportamento del Sig. Giuseppe Trimarchi, anche se il comportamento tenuto dai sostenitori e’ censurabile, ma poiché non ha portato alcuna conseguenza al direttore di gara, questa Commissione ritiene di annullare l’ammenda comminata; P.Q.M. DELIBERA: In parziale accoglimento dell’appello proposto determina la squalifica ai calciatori Iannello Salvatore e Cannistrà Giuseppe per tre gare, annulla l’ammenda comminata alla società, confermando il resto, senza addebito di tassa non versata.
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