COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. ROCCAPALUMBA (PA) – (avverso squalifica per 5 anni calciatore Felice Mario; per 4 gare calciatore Di Carlo Michelangelo; inibizione fino al 30.6.2003 dirigente Lo Sciuto Giuseppe – GARA ARCERI MARILYN/ROCCAPALUMBA del 9.2.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 23 del 12.2.2003 – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO) – Proc. N° 39/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. ROCCAPALUMBA (PA) – (avverso squalifica per 5 anni calciatore Felice Mario; per 4 gare calciatore Di Carlo Michelangelo; inibizione fino al 30.6.2003 dirigente Lo Sciuto Giuseppe – GARA ARCERI MARILYN/ROCCAPALUMBA del 9.2.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 23 del 12.2.2003 – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO) – Proc. N° 39/B – L’appellante chiede una riduzione delle sanzioni a carico del dirigente Lo Sciuto e dei calciatori Felice e Di Carlo, sostenendo che il primo non ha commesso i fatti addebitatigli e che gli altri meritano attenuanti per la giovane età e per le particolari circostanze di fatto verificatisi; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e convocato all’udienza dibattimentale il legale rappresentante dell’appellante, poi non presentatosi, osserva: 1) Quanto riferito dall’appellante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti a norma di regolamento; 2) L’entità della sanzione a carico del calciatore Felice Mario appare adeguata all’insieme dei fatti che lo hanno visto protagonista, di estrema gravità; 3) Non e’ allo stesso modo rivedibile la sanzione a carico del dirigente Lo Sciuto Giuseppe, tanto per la gravità dei fatti addebitatigli, quanto per il maggiore autocontrollo che si deve pretendere in situazione del genere; 4) La sanzione a carico del Di Carlo Michelangelo può essere rideterminata come in dispositivo, tenuto conto del contesto nel quale si e’ verificata la reazione annotata dal direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in 3 gare la sanzione a carico del calciatore Di Carlo Michelangelo; di confermare il resto dei provvedimenti assunti in primo grado dal Giudice Sportivo; senza addebito di tassa.
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