COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. S.MARIA DI LICODIA (CT) – (avverso squalifica calciatore Pellicori Angelo fino al 30.06.2007 – GARA COMETA CALCIO BIANCAVILLA/S.MARIA DI LICODIA del 9.02.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D” – C.U. n. 40 del 12.02.2003) Proc. n. 270/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. S.MARIA DI LICODIA (CT) - (avverso squalifica calciatore Pellicori Angelo fino al 30.06.2007 - GARA COMETA CALCIO BIANCAVILLA/S.MARIA DI LICODIA del 9.02.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D” - C.U. n. 40 del 12.02.2003) Proc. n. 270/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla sanzione inflitta in primo grado al calciatore Pellicori Angelo, con il quale ne viene chiesta la rideterminazione ritenuta eccessiva ed iniqua, si osserva: le giustificazioni segnalate dalla Società nelle proprie difese e note che il proprio calciatore alla fine della partita, nell’occasione di chiedere spiegazioni in merito alla sua espulsione “maldestramente ed involontariamente” colpiva l’arbitro non trovano alcun riscontro obiettivo nel referto arbitrale nel quale è indicato quanto realmente accaduto; Tenuto conto, comunque, che non risulta agli atti quali conseguenze abbia procurato il censurato episodio, questa Commissione ritiene di determinare la sanzione come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica a carico del calciatore Pellicori Angelo fino al 30.06.2005; senza addebito di tassa non versata.
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