COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CANICATTI’ (AG) – (per posizione irregolare calciatore – GARA CANICATTI’/PIAZZA ARMERINA del 26.01.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”D”) – Proc. n. 245/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CANICATTI’ (AG) - (per posizione irregolare calciatore - GARA CANICATTI’/PIAZZA ARMERINA del 26.01.2003 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”D”) - Proc. n. 245/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Guerrera Giuseppe nato il 23.07.1980 schierato dalla Società Piazza Armerina nella gara prima indicata, sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Guerrera Giuseppe nato il 23.07.1980 aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi in quanto la esclusione della Società Caltagirone - C.U. n. 30 del 18.12.2002 - produce effetti in relazione ai provvedimenti disciplinari di squalifica, successivamente alla predetta declaratoria di esclusione. Pertanto, poiché la gara Piazza Armerina/Caltagirone era in calendario il 17/11/2002,la mancata presentazione della Società Caltagirone (prima rinuncia), ha determinato il conseguente 2 - 0 a favore della Società Piazza Armerina consentendo al calciatore Guerrera Giuseppe di scontare, validamente, una ulteriore giornata di squalifica delle otto inflittegli dal Giudice Sportivo in relazione alla gara del 20.10.2002; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa non inviata pari ad Euro 103.
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