COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MINEO (CT) – (avverso squalifica calciatore Gulizia Salvatore per otto gare, Cappadonna Fausto per otto gare, Palermo Giovanni per cinque gare, Burgio Giovanni e Mirata Salvatore per due gare – GARA BUTERESE E.MATTEI/MINEO del 23.02.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “F” – C.U. n. 42 DEL 26.02.2003) – Proc. n. 281/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MINEO (CT) - (avverso squalifica calciatore Gulizia Salvatore per otto gare, Cappadonna Fausto per otto gare, Palermo Giovanni per cinque gare, Burgio Giovanni e Mirata Salvatore per due gare - GARA BUTERESE E.MATTEI/MINEO del 23.02.2003 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “F” - C.U. n. 42 DEL 26.02.2003) - Proc. n. 281/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in relazione alla sanzione inflitta ai propri calciatori dal Giudice di primo esame e con il quale si chiede la revisione dei predetti provvedimenti sanzionatori emessi ritenendoli eccessivi rispetto ai fatti realmente accaduti in campo e per uno de calciatori assolutamente immotivato. Sostiene ancora nelle proprie difese che la condotta posta da alcuni giocatori è da ritenersi censurabile e da condannare, ma può essere ricondotta in espressioni puramente verbali e per tali comportamenti le sanzioni sopra indicate, si ripete, appaiono spropositate. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed in particolare le annotazioni circa i comportamenti tenuti dai calciatori colpiti dalle sanzioni del Giudice di primo esame, osserva: preliminarmente si fa presente che le sanzioni inflitte ai calciatori Burgio Giovanni e Mirata Salvatore sono inappellabili ai sensi dell’art. 41comma 3 lett. a) C.G.S. per cui viene precluso l’esame delle stesse; in ordine alla squalifica inflitta al calciatore Gulizia Salvatore non corrisponde quanto esposto nelle difese della Società reclamante, in quanto lo stesso calciatore dapprima “spingeva con entrambe le mani sul petto” del direttore di gara, e successivamente tentava di aggredire, ma lo stesso veniva fermato dal fattivo intervento della Società Mineo, per cui questa Commissione ritiene di confermare il provvedimento di primo esame; in ordine alla squalifica inflitta al calciatore Cappadonna Fausto si fa presente che lo stesso non ha solo protestato vivacemente, ma “raccoglieva del terriccio da terra e lo tirava” ...... verso l’arbitro colpendolo, per cui questa Commissione ritiene di confermare il provvedimento di primo esame; in ordine, infine, alla squalifica al calciatore Palermo Giovanni tenuto conto che il comportamento dello stesso non ha provocato conseguenze alcune si determina come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di confermare i provvedimenti descritti in epigrafe; in parziale accoglimento dell’appello proposto determina la squalifica al calciatore Palermo Giovanni (Mineo) per tre gare, senza addebito di tassa non versata.
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