COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ASS. MARGHERITESE 2000 di Santa Margherita Belice – (avverso squalifica calciatori Di Gregorio Salvatore (6 gare) – Santoro Francesco (3 gare) – GARA BONAGIA S.ANDREA/MARGHERITESE 2000 del 23.02.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR “H” -C.U. n. 42 del 26.02.2003) – Proc. n. 282/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ASS. MARGHERITESE 2000 di Santa Margherita Belice - (avverso squalifica calciatori Di Gregorio Salvatore (6 gare) - Santoro Francesco (3 gare) - GARA BONAGIA S.ANDREA/MARGHERITESE 2000 del 23.02.2003 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR “H” -C.U. n. 42 del 26.02.2003) - Proc. n. 282/A Ricorre l’odierna appellante chiedendo la riduzione delle sanzioni in epigrafe perché, a suo dire, non coerenti con i fatti contestati; La Commissione Disciplinare letti i motivi d’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: le infrazioni addebitate ai tesserati in esame sono rappresentati in maniera inequivoca e non si prestano a dubbia interpretazione . La condotta assunta da entrambi i calciatori è senz’altro deprecabile e censurabile. L’addebito del Sig. Santoro si estrinseca in mere manifestazioni labiali, prive di altre conseguenze antiregolamentari. In ordine alla condotta del Sig. Di Gregorio essa è sostanziata in offese verbali e in un tentativo di aggressione nei confronti del direttore di gara che, pur nella gravità del gesto non ha trovato concreta realizzazione così come emerge dagli atti ufficiali di gara. Ciò posto, ritiene questa Decidente di quantificare le sanzioni come da dispositivo, anche in considerazione della circostanza che i fatti “de quo” non hanno comportato grave conseguenze: P.Q.M. DELIBERA: di determinare in due gare la squalifica a carico del Sig. Santoro Francesco (A.S. Margheritese 2000); di determinare in quattro gare la squalifica a carico del Sig. Di Gregorio Salvatore (Margheritese 2000); per l’effetto senza addebito di tassa non versata.
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