COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare PERSONALE INTALLURA DOMENICO – (avverso squalifica fino al 30.06.2004 – GARA CALATABIANO/TROINA del 16.02.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D” – C.U. n. 41 del 19.02.2003) – Proc. n. 286/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
PERSONALE INTALLURA DOMENICO - (avverso squalifica fino al 30.06.2004 - GARA CALATABIANO/TROINA del 16.02.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D” - C.U. n. 41 del 19.02.2003) - Proc. n. 286/A
Con appello ritualmente proposto, l’odierna appellante chiede la revisione del provvedimento sanzionatorio inflitta dal Giudice di I esame ritenendola eccessiva ai fatti realmente accaduti;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
La condotta posta in essere dall’odierna appellante è senz’altro censurabile e deprecabile e pertanto questa Decidente ne condivide la sua rubricazione effettuata dal Giudice di primo esame;
In ordine al “quantum” ritiene questa Decidente di poterla determinare in un periodo di tempo più limitato, come in dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare fino al 31.12.2003 la squalifica a carico dell’allenatore Intallura Domenico (Pol. Calatabiano);
di restituire la tassa di Euro 53 versata.
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