COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare PERSONALE GURRISI LINO – (avverso inibizione fino al 31.05.2003 – GARA SCORDIA/KAMARAT del 16.02.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C”) – Proc. n. 287/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare PERSONALE GURRISI LINO - (avverso inibizione fino al 31.05.2003 - GARA SCORDIA/KAMARAT del 16.02.2003 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C”) - Proc. n. 287/A L’appellante si interroga sulle motivazioni della sanzione subita, non ritenendo accettabile quanto attribuitogli dal Direttore di gara. Solo fa riferimento a una certa condotta “animosa” che non giustificherebbe una così grave determinazione del Giudice Sportivo; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito personalmente l’appellante osserva: 1) Quanto riferito dall’appellante non trova riscontro negli atti di gara, che a norma di regolamento costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento; 2) Peraltro anche il Commissario di Campo, oltre l’arbitro, annota i fatti accaduti senza che possa rilevarsi alcuna contraddizione in quanto descritto a carico del Gurrisi; 3) Avuto riguardo alle contestazioni assunte e alle conseguenze non rilevanti, di quanto accaduto, la sanzione può essere rideterminata come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di contenere a tutto il 30.04.2003 la sanzione dell’inibizione a carico del Sig. Gurrisi Lino (S.S. Scordia); di restituire la tassa reclamo versata (Euro 52).
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