COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VICTORIA (ME) – (avverso squalifica calciatore Mangano Massimo per quattro gare – GARA AMBROSIANA/VICTORIA del 23.02.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D” – C.U. N. 42 DEL 26.02.2003) – Proc. n. 288/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VICTORIA (ME) - (avverso squalifica calciatore Mangano Massimo per quattro gare - GARA AMBROSIANA/VICTORIA del 23.02.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D” - C.U. N. 42 DEL 26.02.2003) - Proc. n. 288/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente, in relazione alla sanzione inflitta al proprio tesserato dal Giudice di primo esame, e con il quale, ne chiede la riduzione di almeno un terzo, ritenendola sproporzionata rispetto ai reali fatti accaduti nel terreno di giuoco; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara ed il referto dell’arbitro da cui si ricava in maniera chiara il comportamento tenuto dal calciatore, osserva: il comportamento tenuto dal calciatore è sicuramente irriguardoso ed offensivo, anche se reiterato, nei confronti del direttore di gara, ma non è sfociato in altri episodi successivi, per cui la sanzione può essere determinata come da dispositivo P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Mangano Massimo (Pol. Victoria) per tre gare; senza addebito di tassa non versata.
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