COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MINEO (CT) – (avverso delibera G.S. perdita gara – GARA BUTERESE E.MATTEI/MINEO del 23.02.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”F” – C.U. n. 43 del 5.03.2003) – Proc. n 298/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MINEO (CT) - (avverso delibera G.S. perdita gara - GARA BUTERESE E.MATTEI/MINEO del 23.02.2003 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”F” - C.U. n. 43 del 5.03.2003) - Proc. n 298/A Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la revisione del provvedimento emesso in primo grado reiterando la richiesta dell’annullamento della gara e la sua ripetizione per irregolare svolgimento e per errore commesso dall’arbitro, circa la decisione di sospendere la partita. In merito all’irregolare svolgimento della gara sostiene che, poiché nella distinta dei partecipanti alla gara i calciatori della Società Buterese vengono indicati con dei numeri di maglia così descritti (12-2-5-4-19-11-6-8-9-10-13-85-14-0-00), la stessa Società appellante non ha avuto la certezza dei calciatori che abbiano preso parte alla gara; in ordine poi all’errore dell’arbitro circa la decisione di sospendere la partita in quanto, sostiene la predetta Società appellante, che la stessa non poteva essere sospesa perché il direttore di gara avrebbe potuto notificare i provvedimenti ai giocatori colpiti dalle sanzioni comminate dal direttore di gara. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed il supplemento osserva: sul primo punto dell’appello proposto dalla Società appellante la richiesta va disattesa in quanto non supportata da alcuna prova anche perché la distinta della propria Società è riportata una correzione (0 con 12), pertanto l’identificazione dei calciatori è stata senz’altro rispettata e il diritto della Società non è stata lesa; in ordine al secondo punto la richiesta va anche disattesa, in quanto nel referto arbitrale il comportamento dei calciatori è descritto in maniera chiara ed inequivocabile ed in considerazione che agli stessi non è stato possibile notificare il provvedimento disciplinare l’arbitro ha sospeso la partita; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto e di addebitare la tassa reclamo di Euro 103 non versata.
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