COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ATLETICO CATANIA 3000 (CT) – (avverso squalifica per quattro gare calciatore Nicotra Davide – GARA SPADAFORESE/ATLETICO CATANIA 3000 dell’ 1.03.2003 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B”) – Proc. n. 304/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
ATLETICO CATANIA 3000 (CT) - (avverso squalifica per quattro gare calciatore Nicotra Davide - GARA SPADAFORESE/ATLETICO CATANIA 3000 dell’ 1.03.2003 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B”) - Proc. n. 304/A
L’appellante chiede riduzione della squalifica a carico del calciatore Nicotra evidenziando le provocazioni dallo stesso subite ad opera di un avversario;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
Quanto riferito dall’appellante risulta difforme rispetto alle risultanze ufficiali di gara, che costituiscono piena prova dei atti accaduti e del loro svolgimento;
Risulta infatti in referto che a fine a gara il Nicotra apostrofava l’avversario, scatenandone la reazione che poi provocava più gravi incidenti per l’intervento di sostenitori introdottisi nel terreno di giuoco; (vedi rapporto assistente ufficiale arbitrale).
La sanzione, alla luce delle suesposte considerazioni, appare adeguata e non si ravvede la possibilità di una riduzione;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto;
con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 103).
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