COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico delle Società A.C. Caltagirone S.r.l. e S.C. Cephaledium per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. – Proc. n. 85/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento a carico delle Società A.C. Caltagirone S.r.l. e S.C. Cephaledium per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. - Proc. n. 85/A
Con singole note dell’ 11.11.2002 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare le Società in oggetto, per essere state queste escluse dal Campionato Regionale Juniores per la stagione in corso, per raggiunta 4’ rinuncia, dichiarata con C.U. n. 8 Juniores dell’ 8.11.2002;
Contestato ritualmente l’addebito e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 19.11.2002, celebrata nella contumacia delle deferite, la Commissione Disciplinare osserva quanto segue:
Il presente deferimento è fondato e va accolto.
Infatti le Società appartenenti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale e/o Provinciale Juniores, giusto quanto sancito nel Comunicato Ufficiale n. 1 dell’ 1.07.2002;
Pertanto le Società deferite, essendo perentorio l’obbligo in argomento, avrebbe dovuto partecipare al Campionato predetto e vanno quindi condannate alla sanzione indicata nel predetto C.U.;
P.T.M.
La Commissione Disciplinare
DELIBERA:
di infliggere a ciascuna delle Società deferite l’ammenda di Euro 2.500 (duemilacinquecento).
Il presente provvedimento va comunicato a cura della Segreteria del Comitato alle parti interessate.
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