COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico della Società U.S. Rometta Marea per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. – Proc. n. 272/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento a carico della Società U.S. Rometta Marea per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. - Proc. n. 272/A
Con nota del 25.02.2003 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare le Società in oggetto, per essere state escluse dal Campionato Regionale Juniores per la stagione in corso, per raggiunta 4’ rinuncia, dichiarata con C.U. n. 21 Juniores del 21.02.2003;
Contestato ritualmente l’addebito e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 11.03.2003, celebrata nella contumacia delle deferite, la Commissione Disciplinare osserva quanto segue:
Il presente deferimento è fondato e va accolto.
Infatti le Società appartenenti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale e/o Provinciale Juniores, giusto quanto sancito nel Comunicato Ufficiale n. 1 dell’ 1.07.2002;
Pertanto le Società deferite, essendo perentorio l’obbligo in argomento, avrebbe dovuto partecipare al Campionato predetto e vanno quindi condannate alla sanzione indicata nel predetto C.U.;
P.T.M.
La Commissione Disciplinare
DELIBERA:
di infliggere alla Società deferita l’ammenda di Euro 2.500 (duemilacinquecento).
Il presente provvedimento va comunicato a cura della Segreteria del Comitato alla Società interessata.
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