COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO A.S. ORLANDIA 97 (ME) – (per violazione di norme di comportamento Art. 1 e Art. 3 C.G.S. – GARA ORLANDIA 97/DIANA 2000 del 23.02.2003 – CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A UNDICI FEMMINILE) – Proc. n. 297/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO
A.S. ORLANDIA 97 (ME) - (per violazione di norme di comportamento Art. 1 e Art. 3 C.G.S. - GARA ORLANDIA 97/DIANA 2000 del 23.02.2003 - CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A UNDICI FEMMINILE) - Proc. n. 297/A
Rilevando nella nota datata 21.02.2003, inviato a titolo di protesta dell’A.S. Orlandia 97 a firma del suo Presidente, contenente contestativi di norme e regolamenti federali vigenti e “spregevoli per gli Organi della Lega” ponendo di essere, inoltre, in occasione della disputa della gara in epigrafe indicata, una condotta gravemente antisportiva e diseducativa con riferimento alle finalità proprie di un attività sportiva e diseducativa con riferimento alle finalità proprie di un attività sportiva, la Presidenza del Comitato
Regionale Sicilia ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare la predetta Società per l’assunzione del provvedimento disciplinare “corrispondente alla gravità del fatto”;
Contestato il superiore addebito e comunicata l’udienza decisionale del caso, questa Commissione Disciplinare, osserva:
le lagnanze prospettate dalla Società deferita non trovano giustificazione alcuna perché espressioni di una non corretta conoscenza di norme regolamentari in materia vigente; ne possono trovare ingresso le eccezioni e i motivi contenute nelle memorie difensive prodotte, perché destituiti da ogni fondamento sia dal punto d vista normativo che processuale;
la “forma di protesta” attuata dalla Società interessata ha determinato una censurabile responsabilità della quale deve rispondere;
Sancita la responsabilità diretta ed oggettiva a carico della A.S. Orlandia 97;
tenuto conto, in ordine al “quantum” da statuire nel periodo entro il quale si svolge il campionato Calcio Femminile;
visti gli artt. 1, 3, 4, 13 e 14 C.G.S.;
DELIBERA:
di infliggere a carico della Dirigente Catania Valeria, Presidente della Società A.S. Orlandia 97, l’inibizione a tutti gli effetti a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. fino al 31.12.2003, così quantificata per assicurarne l’afflittività relativamente a quanto in narrativa considerato;
di infliggere alla Società A.S.Orlandia 97 l’ammenda di Euro 250;
di trasmettere gli atti al Giudice Sportivo Regionale perché si pronunci in ordine alla gara di che trattasi;
la presenta delibera va notificata agli interessati.
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