COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.AGATA CALCIO (ME) – (avverso squalifica per 4 gare del campo di giuoco, ammenda di Euro 515, squalifica per 8 gare calciatore Radice Fabrizio – GARA S.AGATA CALCIO/CAMARO del 9.3.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE “B” – C.U. n° 44 del 12.3.2003) – Proc. n° 310/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
S.AGATA CALCIO (ME) - (avverso squalifica per 4 gare del campo di giuoco, ammenda di Euro 515, squalifica per 8 gare calciatore Radice Fabrizio – GARA S.AGATA CALCIO/CAMARO del 9.3.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE “B” – C.U. n° 44 del 12.3.2003) – Proc. n° 310/A –
Con decisione riportata nel C.U. n° 44 del 12.3.2003, il G.S. adottava, in aggiunta ad altri minori, i seguenti provvedimenti in ordine alla gara S.Agata Calcio /Camaro del 9.3.2003:
a) squalificava il campo di giuoco della Società S.Agata Calcio per quattro gare effettive;
b) comminava l’ammenda di Euro 515 alla Società S.Agata Calcio;
c) squalificava per 8 gare il calciatore Fabrizio Radice della stessa Società;
Propone appello la Società S.Agata Calcio, che ritiene pesanti le sanzioni comminate in prime cure, anche se definisce gli episodi di fine gara “…. spiacevoli ….penosi … squallidi …”, ma “non così gravi e violenti da giustificare così pesanti sanzioni”;
Sostiene inoltre la ricorrente che il calciatore Radice Fabrizio ha solo protestato energicamente dopo una decisione tecnica adottata dall’arbitro e ritenuta sbagliata.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali di gara, nonché il rapporto di gara del Commissario di Campo , osserva quanto segue:
Si legge sui rapporti di gara che, a partita ultimata, circa 5-6 sostenitori locali, scavalcata la recinzione aggredivano l’assistente arbitro n° 1 colpendolo con 2 pugni violenti all’altezza dell’orecchio destro e della nuca …..
Davanti gli spogliatoi atri 3-4 sostenitori locali colpivano lo stesso A.A. con un violentissimo calcio all’altezza della coscia destra procurandogli fortissimo dolore e gonfiore, contusioni ed escoriazioni multiple così come da referto dell’Ospedale Civico di Palermo;
Che il calciatore Radice Fabrizio della Società appellante, all’atto dell’espulsione, ha apostrofato l’A.A. n° 1 con frasi minacciose ed ingiuriose tentandone anche l’aggressione , senza riuscirvi per il pronto intervento di tesserati locali.
Di fronte a risultanze ufficiali, talmente chiare, precise e dettagliate, non si vede in che modo possa darsi adito agli assunti difensivi;
Nel giudizio sportivo il referto arbitrale, come e’ stato più volte evidenziato da questa Commissione, ha valore assoluto di prova privilegiata che non può essere disattesa a causa delle contrarie dichiarazione di parte.
Diversa appare la posizione del calciatore Radice Fabrizio, che ha posto in essere nei confronti dell’A.A. deprecabile e censurabile condotta minacciosa, offensiva con tentativo di aggressione non perpetrato e quindi senza alcuno nocumento fisico;
Ciò posto, ritenuto che l’infrazione va comunque perseguita, reputa questa Decidente che possa essere contenuta come in dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
in accoglimento parziale dell’appello sopra proposto:
di confermare i provvedimenti descritti in epigrafe riformando solamente la squalifica al calciatore Radice Fabrizio a quattro gare effettive;
senza addebito di tassa.
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